Come diventare Socio
Il 19 maggio del 2019, l'Assemblea dei Soci, ha deliberato un sovrapprezzo del 20% da applicare alle azioni di nuova emissione.
Il prezzo di un'azione è di € 500,00, il sovrapprezzo di € 100,00.
La quota minima per l'ammissione a socio è di n° 2 azioni.
Scheda informativa relativa alle Azioni della BCC Agrigentino
Di seguito si riportano alcuni articoli del vigente Statuto della BCC riguardanti l’argomento in esame:
Art. 2 Principi Ispiratori
Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi dell’insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. La Società ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione, l’educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.
La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. E’ altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.
Art. 6 Ammissibilità a socio
Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.
Possono altresì presentare domanda di ammissione i soggetti residenti, aventi sed od operanti con carattere di continuità in comuni limitrofi alla zona di competenza territoriale della società; l'accoglimento di tale domanda è subordinato al verificarsi delle condizioni stabilite dalla disposizioni di vigilanza.
É fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.
I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.
I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
Art. 7 Limitazioni all’acquisto della qualità di socio
Non possono far parte della Società i soggetti che:
a) siano interdetti, inabilitati, falliti; b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi delle vigente normativa in materia; c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società; d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest’ultima ad atti giudiziari per l’adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.Art. 8 Procedura di ammissione a socio
Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.
Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all’interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l’interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell’eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l’avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l’annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di socio. Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.Art. 9 Diritti e doveri dei soci
I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e: a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25; b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse; c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale. I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.
Art. 14 Esclusione del Socio Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l’esclusione dei soci: - che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7; - nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori. Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che: a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa; b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l’adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa; c) sia stato interdetto dall’emissione di assegni bancari; d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l’attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa. Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l’esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società. Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Contro l’esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.
